Il Tribunale di Bologna con la decisione del 7 marzo 2024 si è pronunciato, con un decreto d’urgenza, sul diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. La giudice dott.ssa Romano ha riconosciuto in via cautelare il diritto del titolare del permesso di soggiorno ex art. 32 D.lgs n. 25/2008, ottenuto nel vigore del Dl. n.130/2020 (Decreto Lamorgese), a convertire anche dopo il Decreto Cutro il titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. Con ciò il Tribunale ha smentito l’interpretazione della legge fornita dalle diverse circolari ministeriali intervenute nel tempo per sostenere la non convertibilità del permesso per protezione speciale ex art. 32 D.lgs. 25/2008 in permesso di soggiorno per lavoro. Il Giudice ha altresì riconosciuto la sussistenza di un pericolo imminente e concreto in caso di mancata sospensione del provvedimento di irricevibilità/rigetto della conversione anche perché il titolare di protezione speciale rimarrebbe privo di un permesso che gli consenta di lavorare, oltre che di accedere ai servizi sociali e assistenziali, con il rischio di subire un rimpatrio nel paese di origine. Segue l’ordine alla Questura di rilasciare per tutta la durata del procedimento giudiziario titolo provvisorio di soggiorno.
Il caso è emblematico e significativo: il pronunciamento del Giudice a seguito del ricorso ribalta la situazione e di fatto riafferma la prevalenza del diritto a condurre una vita dignitosa, rispetto al principio stabilito dalle Circolari Ministeriali di impraticabilità del diritto alla conversione del permesso protezione speciale a lavoro.
Anche la storia del lavoratore è emblematica della necessità di avanzare continui ricorsi per l’ottenimento del permesso che gli consenta una permanenza legale: il Signor S.,che fatto ricorso con il Centro lavoratori Stranieri CGIL di Bologna, otteneva il permesso di protezione speciale, a seguito del ricorso al Tribunale di Palermo, poiché la Commissione Territoriale di Trapani con provvedimento emesso il 23 luglio 2011 aveva respinto la sua richiesta di Protezione Internazionale. Nel 2022 il sig. S. si trasferiva nella città di Bologna, ove sottoscriveva, in data 9 novembre 2022, un contratto di lavoro a tempo determinato con la società M. con mansione di inserviente, in applicazione del CCNL turismo – pubblici servizi, contratto che veniva successivamente prorogato fino al 31 ottobre 2024. proprio a fronte della stabilità lavorativa e abitativa.
Il sig. S. nell’ottobre del 2023 decideva di avanzare domanda di conversione del titolo di soggiorno di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, poiché ne ricorrevano tutti i presupposti di legge; ma quando il sig. S. si recava presso l’ufficio preposto gli veniva consegnato il provvedimento di irricevibilità.
E’ solo a seguito del ricorso presentato dal Signor S. presso Il Centro lavoratori Stranieri Cgil di Bologna contro l’atto di irricevibilità, che il pronunciamento del Giudice è stato giudicato illegittimo e che dovrà essere annullato; finalmente è stato accertato il diritto del sig. S. alla presentazione dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, poiché sono sussistenti tutti i requisiti richiesti dalla legge.
Finalmente un precedente importante utile a proseguire nella tutela dei diritti e per una vita dignitosa!.
Bologna 26/03/2027
CDLM CGIL Bologna