Tipologia Contrattuale
La crisi di questi anni ha prodotto uno sviluppo smodato delle figure contrattuali, sia per quanto riguarda i rapporti di lavoro subordinato sia per i cosiddetti parasubordinati. Sono innumerevoli i casi in cui una formale correttezza del contratto individuale sottoscritto non trova una reale corrispondenza nelle effettive modalità di svolgimento del rapporto, anche in relazione a quelle che sono state le concrete esigenze aziendali.
E’ sicuramente opportuno attivarsi tempestivamente, quanto meno per raccogliere più informazioni possibili insieme al funzionario dell’ufficio vertenze per valutare preventivamente il da farsi – in particolare per i contratti che prevedono un termine prossimo -, eventualmente per rimandare ad un momento successivo l’intervento vero e proprio.
E’ necessario recuperare tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro, a partire dal contratto di assunzione, il libretto di lavoro, i CUD ed i DM10 e tutte le buste paga di cui si dispone. In questa situazione diventa fondamentale la ricostruzione delle modalità di svolgimento del rapporto, spesso in contrasto con quanto riportato nel contratto.
Se hai dubbi o problemi, rivolgiti alla tua Categoria Sindacale CLICCA QUI oppure all’ Ufficio Giuridico Sindacale CLICCA QUI
Inquadramento e retribuzione
Per verificare se il tuo inquadramento contrattuale e la tua retribuzione sono corretti contatta la tua Categoria Sindacale CLICCA QUI ( se non la conosci CLICCA QUI ) e recupera intanto tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro ( lettera di assunzione, libretto di lavoro, CUD e/o DM10, buste paga di cui si dispone.
E’ bene ricordare che esiste un termine fissato dalla legge per ricorrere legalmente al fine di recuperare somme dovute per eventuali inesattezze retributive e di inquadramento.
Tale termine si differenzia a seconda della dimensione aziendale e del numero dei dipendenti occupati.
In ogni caso a titolo indicativo è necessario considerare che:
• Per i dipendenti di aziende che occupano fino a 15 dipendenti il termine di prescrizione per il recupero ricorre entro 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
• Per i dipendenti di aziende che occupano più di 15 dipendenti, il pagamento di somme arretrate può essere rivendicato solo per gli ultimi 5 anni lavorativi
E’ quindi importante non aspettare per verificare la correttezza della propria busta paga e dell’inquadramento: rivolgendosi ad un Ufficio Vertenze sarà possibile assumere tutte le informazioni necessarie, utili per decidere se e quando agire a tutela dei propri diritti.
In ogni caso è opportuno effettuare il controllo sempre e comunque in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto, etc.).
Maternità e paternità
Le leggi ed i contratti di lavoro prevedono una serie di diritti e di tutele per le lavoratrici madri, sia per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro (divieto di licenziamento), sia relativamente a permessi e congedi durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino od in caso di adozione.
La Legge 53 dell’8 marzo 2000 (“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”) e successivamente il D.Lgs. 151/2001 hanno esteso notevolmente tali diritti e tutele anche al lavoratore padre.
La CGIL svolge diverse attività di informazione e sostegno alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri.
Rivolgiti:
* alla tua Categoria Sindacale CLICCA QUI per informazioni o violazioni contrattuali o mancato rispetto dei diritti e delle norme di legge
* al Patronato INCA CLICCA QUI che offre assistenza e tutela per accedere a tutte le prestazioni legate all’evento maternità o in caso di adozione
* allo Sportello Donna CLICCA QUI per consulenza, assistenza sulla legislazione ed i diritti
Licenziamento
Il licenziamento è un atto con il quale l’impresa decide, in forma scritta e unilateralmente, di risolvere il rapporto di lavoro in essere.
Esistono alcune tipologia di licenziamento previste dalla legge (motivo oggettivo, motivo soggettivo, giusta causa); tuttavia la prassi insegna che esiste una infinità di fattispecie che vanno valutate singolarmente per stabilirne la legittimità, anche alla luce dei recenti interventi legislativi.
E’ sempre opportuno agire tempestivamente poiche esistono limiti temporali per eventualmente per la richiesta eventuale dei motivi e per effettuare l’impugnazione del licenziamento stesso.
Se hai un problema di questo tipo contatta subito la tua Categoria Sindacale (clicca qui) e porta con te:
– la lettera di assunzione
– la lettera di licenziamento
– eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti negli ultimi due anni (se il licenziamento li richiama a titolo di recidiva)
– l’ultima busta paga
Provvedimenti disciplinari
L’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) regolamenta in maniera rigorosa la gestione della procedura di contestazione disciplinare cui l’impresa può ricorrere se ritiene che vi siano stati da parte dei dipendenti violazioni di obblighi di diligenza, correttezza, fedeltà.
Questa formulazione, nella maggior parte dei casi ripresa anche dai Contratti Collettivi di Lavoro, prevede che la contestazione debba avere specifico aspetto formale e che debba avvenire entro pochi giorni dal fatto.
Per contro, il lavoratore è chiamato a fornire giustificazioni entro cinque giorni, giustificazioni che possono essere fornite con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
Per questi motivi dopo aver ricevuto la contestazione è importante contattare immediatamente i delegati sindacali se presenti in azienda per concordare congiuntamente le modalità operative da adottare.
Se non ci sono in Azienda i delegati sindacali contatta tempestivamente
la tua Categoria sindacale (clicca qui);
Ricordati che in caso di appuntamenti è bene portare con te:
* la lettera di assunzione
* la lettera di contestazione disciplinare
* eventuali altre contestazioni e provvedimenti ricevuti negli ultimi due anni
* l’ultima busta paga
Cambiamento mansioni
La modifica delle mansioni, che l’azienda deve comunicare per iscritto, di norma è consentita se il passaggio riguarda mansioni professionalmente equivalenti.
Ovviamente il termine “equivalenti” si presta a possibili interpretazioni e abusi. In questo senso le relative valutazioni circa la correttezza del cambiamenti di mansioni presentano uno scenario piuttosto complesso.
Per effettuare una valutazione approfondita dei singoli casi è quindi opportuno rivolgersi immediatamente al tuo delegato sindacale o alla tua Categoria Sindacale (clicca qui).
Trasferimenti
L’istituto del trasferimento è regolamentato dall’art. 2103 del codice civile.
E’ anche possibile che il Contratto Collettivo definisca regole per il trasferimento a tutela del lavoratore.
La comunicazione del trasferimento deve avvenire necessariamente in forma scritta e deve indicare anche i motivi che lo hanno determinato.
Sono frequenti i casi in cui le aziende non specificano i motivi, oppure lo fanno in maniera molto generica e quindi bisogna attivarsi subito per la richiesta dei motivi (entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento di trasferimento).
Per questo motivo è importante contattare tempestivamente i delegati sindacali, se presenti in Azienda, o la propria Categoria Sindacale (clicca qui).
Recupera intanto:
• la lettera di assunzione
• l’eventuale contratto individuale
• l’ultima busta paga
• la lettera con la quale è stato comunicato il trasferimento.
Malattia
La Legge stabilisce che ai “lavoratori vengano garantiti i mezzi adeguanti alle loro esigenze di vita in caso di malattia” Difatti i lavoratori dipendenti con qualifica di operai salariati e categorie assimilate percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.
Tutti gli impiegati invece del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro nella misura e con le modalità previste dai vai contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro “commercio, terziario e servizi” che sono indennizzati dall’Inps.
In caso di periodi lunghi e ripetuti di malattia, è opportuno inoltre prestare attenzione al “periodo di comporto”, cioè al numero massimo di giorni in un dato periodo di tempo oltre il quale il lavoratore o la lavoratrice perdono il diritto al mantenimento del posto di lavoro (licenziamento).
Il metodo di calcolo del periodo di comporto varia a seconda del Contratto Collettivo applicato.
Se hai dubbi o problemi relativi alla malattia puoi rivolgerti:
– alla tua Categoria Sindacale (clicca qui) per problemi lagati al rapporto di lavoro;
– al Patronato INCA (clicca qui) per ottenere il riconoscimento delle prestazioni da parte degli Istituti Previdenziali.
Infortuni e malattie professionali
La CGIL di Bologna è da tempo impegnata sul versante della prevenzione dai rischi sul lavoro e nella lotta ai fenomeni di irregolarità e illegalità, che sono alla base del problema della sicurezza e sul versante della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in incidenti sul lavoro o nel tragitto casa-lavoro-casa o ancora che hanno problemi di salute di origine professionale in rapporto agli Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (come INPS ed INAIL) e nelle azioni giudiziarie intraprese per i casi di maggiore gravità .
Il Patronato INCA (clicca qui) opera in stretta relazione con l’Ufficio Sindacale – Salute e Sicurezza (clicca qui) e le Categorie Sindacali (clicca qui) offrendo l’assistenza e l’orientamento che sono necessari ai lavoratori infortunati già nel primo periodo di convalescenza e facilitando loro l’accesso alle diverse azioni di tutela che la Camera del Lavoro è in grado offrire.
Salute e sicurezza sul lavoro
Per informazioni e consulenze sull’applicazione della legislazione vigente , per la tutela del danno alla salute, interventi di prevenzione , ricorsi al medico comptetente potete contattare la vostra Categoria Sindacale (clicca qui) o l’Ufficio Sindacale Salute e Sicurezza (clicca qui) tel 051 6087281
Mobbing
Sempre più spesso il termine “mobbing” viene utilizzato per definire situazioni di forte disagio lavorativo di una persona generato nel tempo da un insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei suoi confronti e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stessa.
Da punto di vista giuridico, nel contesto italiano non esiste una definizione normativa di mobbing, bensì un orientamento giurisprudenziale che utilizza alcuni parametri di valutazione (durata del comportamento, tipologia delle azioni, dislivello tra gli antagonisti, andamento delle fasi che si susseguono, intento persecutorio) per identificarne la sussistenza.
Se ritieni di essere vittima di abusi o pressioni psicologiche sul posto di lavoro, puoi contattare l’Ufficio Sindacale-Mobbing (clicca qui) tel. 0516087373 per una valutazione della tua situazione e per una tutela sindacale, legale e, tramite il patronato INCA (clicca qui) , sul piano assistenziale.
Disabilità
La Camera del lavoro di Bologna è impegnata nel suo insieme sulle problematiche dei soggetti diversamente abili in particolare nella promozione e tutela dei diritti sociali e del lavoro.
Lo Sportello Disabili (clicca qui) e il Patronato INCA (clicca qui) in relazione con le strutture della CGIL , offrono consulenza ed assistenza sulla legislazione vigente , sulle richieste di aggravamento, sulle agevolazioni fiscali, sull’ inserimento lavorativo ed il collocamento mirato, lle richieste di permessi e congedi parentali per i disabili e loro familiari.
Mobilità Disoccupazione Aspi
Per la tutela sindacale sul diritto alle prestazioni contatta la tua Categoria Sindacale (clicca qui) .
Per informazioni contatta l’Ufficio Sindacale – Ammortizzatori Sociali (clicca qui) tel.0516087273.
Per l’accesso alle prestazioni contatta il Patronato INCA (clicca qui).
CLICCA QUI PER INFO sulla DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L’ indennità di Mobilità
La Legge n. 223/1991 prevede che hanno titolo all’indennità di mobilità i lavoratori, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che siano collocati in mobilità, ai sensi dell’art. 4, già dipendenti da imprese, escluse quelle edili, ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale, oppure lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale e collocati in mobilità dal responsabile della procedura stessa. Inoltre hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori licenziati “per riduzione di personale” derivante da riduzione o trasformazione di attività o di lavoro da impresa non edile con più di quindici dipendenti, ovvero per cessazione dell’attività dell’impresa stessa.
La concessione dell’indennità di mobilità è limitata agli operai, impiegati o quadri, in possesso di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato. Per il riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità è necessaria la presentazione, da parte degli interessati, di specifica istanza. La domanda deve essere presentata, dopo iscrizione presso i Centri per l’impiego, presso le Sedi dell’INPS, territorialmente competenti in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore.
L’Indennità di Disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale per l’impiego):
Dal 1/1/2013 viene istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), prestazione con la finalità di garantire un’indennità ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Da allora, l’ASPI sostituisce le disoccupazioni ordinaria, requisiti ridotti, trattamento speciale edile e gradualmente (dal 2015) sostituirà anche l’indennità di mobilità. Non cambiano, invece, le norme della disoccupazione agricola (per info clicca qui).
Hanno diritto all’ASPI i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
– gli apprendisti;
– i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
– il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
– i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:
– i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
– gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
– i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro
– stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
L’ASPI spetta in presenza dei seguenti requisiti:
Stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta: nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
Almeno due anni di assicurazione
Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito Contributivo
Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
– i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
– i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
– i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
– l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASPI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
– malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
– cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
– assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.
Per ulteriori informazioni contattare l’INCA (clicca qui).
Recupero crediti da lavoro
Normalmente le mensilità dovrebbero essere corrisposte entro la fine del mese in corso, mentre è fisiologico che il TFR (sebbene la legge preveda che debba essere erogato immediatamente) possa essere calcolato solo nei primi giorni del mese successivo (per conteggiare la rivalutazione Istat), concedendo alle aziende di redigere i prospetti al massimo nei 30 giorni successivi.
In ogni caso ti suggeriamo, nel momento in cui l’azienda non dovesse corrispondere le spettanze o proporre un dilazionamento, di contattare la tua Categoria Sindacale (clicca qui) .
Sarà necessario recuperare portando tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro (contratto di assunzione, libretto di lavoro, CUD, DM10, buste paga di cui si dispone).
Recupero crediti aziende in crisi
In caso di aziende in crisi può capitare che al lavoratore non vengano corrisposte alcune retribuzioni o il TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
La CGIL di Bologna offre assistenza e tutela completa per i lavoratori delle aziende coinvolte nelle procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta e straordinaria).
Queste procedure comportano lo svolgimento per conto del lavoratore di tutte le operazioni atte a recuperare le spettanze dovute e, in generale, la realizzazione dei loro diritti connessi a tali procedure, fino a comprendere una tutela legale completa, nel caso si renda necessario.
Se hai problemi di questo tipo rivolgiti senza esitazione alla tua Categoria Sindacale (Clicca qui) o all’ Ufficio Procedure Concorsuali di Teorema (clicca qui) tel. 0514199351 .
Lavoro nero e irregolare
Il lavoro nero e irregolare si presenta sotto svariate forme e gradualità: si passa da situazioni di totale irregolarità e conseguente evasione contributiva e fiscale, a casi in cui il rapporto è solo in parte regolarizzato, oppure viene formalizzato con tipologie contrattuali diverse dalle effettive modalità con le quali si svolge.
Alla violazione dei diritti contrattuali, il lavoro nero porta con sè la mancanza di copertura economica da parte degli enti assicurativi e previdenziali in caso di infortunio, malattia, maternità, disoccupazione ed un futuro danno pensionistico.
Per questi motivi ti consigliamo di contattare il nostro Ufficio Giuridico Sindacale (clicca qui) o la Categoria Sindacale (clicca qui) del settore in cui lavori per verificare nel dettaglio la tua posizione e decidere insieme le azioni da intraprendere.