Assegno nucleo familiare
E’ una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce di reddito, in rapporto allacomposizione del nucleo familiare, stabilite ogni anno per legge.
Per verificare il tuo diritto contatta il Patronato INCA (clicca qui)
Maternità e paternità
Le leggi ed i contratti di lavoro prevedono una serie di diritti e di tutele per le lavoratrici madri, sia per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro (divieto di licenziamento), sia relativamente a permessi e congedi durante la gravidanza e nei primi anni di vita del bambino od in caso di adozione.
La Legge 53 dell’8 marzo 2000 (“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”) e successivamente il D.Lgs. 151/2001 hanno esteso notevolmente tali diritti e tutele anche al lavoratore padre.
La CGIL svolge diverse attività di informazione e sostegno alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri.
Rivolgiti:
* alla tua Categoria Sindacale per informazioni o violazioni contrattuali o mancato rispetto dei diritti e delle norme di legge.
*al Patronato INCA che offre assistenza e tutela per accedere a tutte le prestazioni legate all’evento maternità o in caso di adozione
*allo Sportello Donna per consulenza, assistenza sulla legislazione ed i diritti
Malattia
La Legge stabilisce che ai “lavoratori vengano garantiti i mezzi adeguanti alle loro esigenze di vita in caso di malattia” Difatti i lavoratori dipendenti con qualifica di operai salariati e categorie assimilate percepiscono durante l’assenza dal lavoro per malattia un’indennità economica erogata dall’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro.
Tutti gli impiegati invece del settore pubblico e privato durante la malattia continuano a percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro nella misura e con le modalità previste dai vai contratti di lavoro, con la sola eccezione degli impiegati cui si applica il contratto di lavoro “commercio, terziario e servizi” che sono indennizzati dall’Inps.
In caso di periodi lunghi e ripetuti di malattia, è opportuno inoltre prestare attenzione al “periodo di comporto”, cioè al numero massimo di giorni in un dato periodo di tempo oltre il quale il lavoratore o la lavoratrice perdono il diritto al mantenimento del posto di lavoro (licenziamento).
Il metodo di calcolo del periodo di comporto varia a seconda del Contratto Collettivo applicato.
Se hai dubbi o problemi relativi alla malattia puoi rivolgerti:
alla tua Categoria Sindacale (clicca qui) per problemi lagati al rapporto di lavoro;
al Patronato INCA (clicca qui) per ottenere il riconoscimento delle prestazioni da parte degli Istituti Previdenziali
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
La CGIL di Bologna è da tempo impegnata sul versante della prevenzione dai rischi sul lavoro e nella lotta ai fenomeni di irregolarità e illegalità, che sono alla base del problema della sicurezza e sul versante della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in incidenti sul lavoro o nel tragitto casa-lavoro-casa o ancora che hanno problemi di salute di origine professionale in rapporto agli Istituti previdenziali , assistenziali ed assicurativi ( come INPS ed INAIL ) e nelle azioni giudiziarie intraprese per i casi di maggiore gravità .
Il Patronato INCA (clicca qui) opera in stretta relazione con l’ Ufficio Sindacale – Salute e Sicurezza (clicca qui) Tel. 0516087281 e le Categorie Sindacali (clicca qui) offrendo l’assistenza e l’orientamento che sono necessari ai lavoratori infortunati già nel primo periodo di convalescenza e facilitando loro l’accesso alle diverse azioni di tutela che la Camera del Lavoro è in grado offrire.
Invalidità e Permessi
Con il patronato INCA è possibile avviare le pratiche per il riconoscimento di handicap grave e la conseguente richiesta di permessi previsti dalla legge n. 104/1992, per la richiesta di fruizione dei permessi per assistere parenti o affini con handicap grave e del congedo biennale retribuito per assistere i figli o il coniuge con handicap grave.
Il patronato assiste anche in fase di contenzioso con la propria consulenza medico-legale.
Per contattare il Patronato INCA (clicca qui )
Tramite lo Sportello Casa Abile è possibile fruire anche di informazioni e assistenza per la richiesta di agevolazioni fiscali, la tutela sul lavoro , l’adattamento dell’ambiente domestico e la rimozione di barriere architettoniche, la nomina di un Amministratore di sostegno:
Sei una persona anziana e/o disabile e vuoi concretizzare i tuoi diritti per il lavoro, il fisco o la casa ?
Rivolgiti allo Sportello Casa Abile della CGIL di Bologna :
Per informazioni e prenotazione tel. 051 4199360 c/o INCA – e mail: inca@bo.cgil.it
Per verificare ed ottenere il riconoscimento di uno stato di disabilità e per conoscere i diritti sul lavoro per un portatore di handicap o per un suo familiare:
Patronato INCA – 051 4199360 – inca@bo.cgil.it
Per informazione e tutela diritti per l’inserimento al lavoro di un portatore di Handicap:
Ufficio Sindacale Diversamente Abili tel. 051-6087281 e mail: sindacale@bo.cgil.it
Informazione ed accesso alle agevolazioni IRPEF per la persona disabile:
Teorema Bologna srl 051 4199333 – teorema@bo.cgil.it
Informazioni ed accesso ai Contributi Regionali per l’adattamento dell’ambiente domestico;
Eliminazione barriere architettoniche nel condominio;
Agevolazioni per la partecipazione a bandi per alloggi pubblici:
SUNIA / APU tel. 051 6087100
Procedure per nomina di un amministratore di sostegno:
Patronato INCA – 051 4199360
Ufficio Sindacale Diversamente Abili tel. 051-6087281 e mail: sindacale@bo.cgil.it
Assegno di accompagnamento
In caso di invalidità grave , a fronte di un certificato che attesti l’impossibilità del richiedente a compiere atti quotidiani della vita, è possibile richiedere l’indennità di accompagnamento.
Per avviare la procedura contatta il Patronato INCA (clicca qui) ; il patronato ti assiste anche in caso di contenzioso, attraverso la consulenza di parte di medici e legali.
Il Patronato INCA collabora con AUSER associazione di volontariato costituita su iniziativa del Sindacato Pensionati Italiani SPI CGIL e dalla CGIL contro la solitudine, l’abbandono, l’esclusione in genere – FILO D’ARGENTO numero verde 800-995988un punto d’ascolto per la solidarietà e per la tutela dei diritti dei cittadini.
Cassa Integrazione Guadagni
La cassa integrazione guadagni è una prestazione economica erogata dall’Inps con la funzione di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che vengono a trovarsi in precarie condizioni economiche a causa di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In sintesi esistono due tipologie di Cassa Integrazione:
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria): è una prestazione economica che interviene in favore dei lavoratori dipendenti in caso di un temporaneo calo dell’attività lavorativa, di un calo di ordini o in caso di eventi oggettivamente non predeterminabili (ad esempio il maltempo).
La CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria): è una prestazione economica che interviene in favore dei lavoratori dipendenti in caso di gravi situazioni di crisi aziendale o di riorganizzazione aziendale, che possono avere una ricaduta sul piano occupazionale.
La Cassa Integrazione è un istituto che non copre omogeneamente tutti i lavoratorie si differenzia per settore di attività, per dimensione aziendale e per tipologia del rapporto di lavoro.
Con l’acuirsi della crisi economica dal 2009 è stata introdotta la Cassa Integrazione in Deroga, che è un intervento di integrazione salariale, gestito a livello Regionale, a sostegno dei lavoratori dipendenti non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni.
Con la cosiddetta “riforma degliammortizzatori sociali” introdotta dal Jobs Act a partire dal24 settembre 2015 il Governo ha ridotto sia le durate che le causali di intervento della Cassa Integrazione. Inoltre, dal 01.01.2016 non sarà più possibile utilizzarela Cassa Integrazione in Deroga.
L’attivazione delle procedure per l’utilizzo di tutte le tipologie di CASSA INTEGRAZIONE deve prevedere la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, se sei coinvolto in situazioni di Cassa Integrazione ti consigliamo di contattare la tua CategoriaSindacale (clicca qui).
Per informazioni puoi contattare anche l’UfficioSindacale Ammortizzatori Sociali
Testo aggiornato a ottobre 2015
Mobilità
Dal1 maggio 2015 entrano in vigore le misure nuove di sostegno al reddito: potenziale aumento dei beneficiari ma importi penalizzati. Infografiche ed esempi pratici, tutto quello che c’è da sapere suNaspi, Asdi, Dis-Coll e contratto di ricollocazione potete trovarliqui.
Per la tutela sindacale sul diritto alle prestazioni contatta la tua Categoria Sindacale( clicca qui) , per informazioni l’Ufficio Sindacale-Ammortizzatori Sociali (clicca qui) tel.0516087273, per l’accesso alle prestazioni contatta il Patronato INCA(clicca qui)
L’ indennità di Mobilità
Nelcaso di una procedura di licenziamento collettivo la legge n.223/1991 prevede, in favore dei lavoratori assunti a tempoindeterminato, dipendenti di imprese industriali che occupano più di15 lavoratori o di imprese commerciali che ne occupano più di 50, il diritto all’indennità di mobilità.
Hannodiritto all’indennità di mobilità gli operai, impiegati e quadri,in possesso di un’anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almenosei di lavoro effettivamente prestato.
Peril riconoscimento del diritto all’indennità di mobilità ènecessaria la presentazione, da parte degli interessati, di specificaistanza.
Ladomanda deve essere presentata all’INPS, dopo l’iscrizione pressoi Centri per l’impiego.
Perla presentazione della domanda è molto importante rivolgersi allesedi del Patronato INCA.
Ladurata dell’indennità di mobilità si sta riducendo, per effettodella Riforma Fornero, a partire dal 01.01.2017 verràdefinitivamente sostituita dalla NASPI
Pagina aggiornata a ottobre 2015
Da Aspi-MiniAspi a Naspi, Asdi, Discoll e Contratto di ricollocazione
A partire dal 1 maggio 2015 entrano in vigore nuove misure di sostegno al reddito: potenziale aumento dei beneficiari ma importi penalizzati.
Di seguito, infografiche ed esempi pratici, tutto quello che c’è da sapere su Naspi, Asdi, Dis-Coll e contratto di ricollocazione
Pubblichiamo un estratto da “Obiettivo Orientamento” la guida pratica dell’Inca (il patronato della Cgil) su ammortizzatori sociali, contribuzione figurativa e
pensioni.
A partire dal 1 maggio, le norme sulla tutela contro la disoccupazione involontaria subiranno un riordino complessivo, con un potenziale ampliamento della platea dei beneficiari, ma con una penalizzazione degli importi rispetto a quelli dei precedenti ammortizzatori sociali; infatti, è prevista una riduzione progressiva del 3 per cento mensile delle indennità a partire dal quarto mese di percezione. Le nuove misure sono contenute nel decreto legislativo del 4 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo, in attuazione della legge delega n. 183/2014, con la quale il Governo intende riordinare il mercato del lavoro nel suo complesso.
La Naspi
La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, Naspi, sostituirà le attuali Aspi e mini-Aspi, nei casi di perdita involontaria del posto di lavoro e interesserà tutti i lavoratori dipendenti, con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione una normativa specifica. La Naspi si applica alla stessa platea di beneficiari prevista dalla Aspi e mini Aspi, e perciò riguarda anche:
– gli apprendisti
– gli artisti con contratto di lavoro dipendente;
– i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70).
La Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria.
Che fine fanno l’Aspi e la mini Aspi?
Tutti quei lavoratori/trici, che già ne usufruiscono, o che dovessero rimanere disoccupati prima del 1° maggio, continueranno a percepire le relative prestazioni secondo i criteri previsti dalle vecchie norme (l. n.92/2012).
L’Asdi
In via sperimentale per l’anno 2015, sempre a partire dal 1° maggio, è stato istituito l’Assegno di disoccupazione (Asdi), con uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni per il 2016, per fornire una ulteriore tutela di sostegno al reddito a quei lavoratori/trici che, dopo aver usufruito della Naspi, si trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio economico (rilevato con l’Isee). Tale misura è riservata a lavoratori/trici con figli minori e prossimi al pensionamento, senza i requisiti contributivi e anagrafici.
La durata massima dell’Asdi è di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento Naspi. In ogni caso, l’importo dell’Asdi non può essere superiore a quello dell’assegno sociale. L’importo sarà incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore (assegni familiari).
Il riconoscimento dell’Asdi è condizionato, pena la decadenza, alla disponibilità del lavoratore/trice a partecipare a corsi di formazione, di orientamento e di ricerca attiva di una nuova occupazione, proposti dai competenti Servizi per l’impiego. Il decreto legislativo puntualizza che, esaurite le risorse stanziate, il sostegno economico non sarà più erogato.
La Discoll
In via sperimentale, per tutto il 2015, è stata istituita dalla legge 183/2014 l’indennitàDis-coll, che sostituisce l’indennità “Una Tantum”. La Dis-coll è riconosciutaai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel 2015.
Per poter accedere alla Dis-coll i lavoratori/trici devono poter dimostrare di essere:
• disoccupati al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del Dlgs 181/2000 e successive modificazioni;
• in possesso di almeno tre mesi di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la data della fine del rapporto di lavoro;
• in possesso di un mese di contribuzione, o di una collaborazione di almeno un mese, che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto a un mese di contribuzione.
Quanto spetta?
Laddove la retribuzione media mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro (valore 2015 annualmente rivalutabile), l’indennità sarà il 75% dell’importo. Nei casi in cui la retribuzione mensile media è superiore a 1.195 euro, la Dis-coll sarà pari al 75% di 1.195 euro, aumentato del 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e 1.195 euro. Comunque, la Dis-coll non può superare il tetto massimo mensile di 1.300 euro, che verrà rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo. A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.
Durata
La Dis-coll è corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente in cui si è rimasti disoccupati, per un massimo di 6 mesi. Per il calcolo della durata della Dis-coll sono esclusi i periodi in cui il lavoratore/trice abbia già percepito la prestazione. I periodi di fruizione della Dis-coll non sono coperti da contribuzione figurativa, perciò non concorrono al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
L’erogazione della Dis-coll è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché dalla partecipazione alle iniziative di politiche attive per il lavoro e ai percorsi di riqualificazione professionali proposti dai servizi competenti.
• In caso di nuova occupazione con un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore perde il diritto alla Dis-coll.
• Se, invece, il nuovo contratto di lavoro subordinato è di durata inferiore a 5 giorni, la Dis-coll è sospesa d’ufficio.
Al termine di un periodo di sospensione, l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Qualora il lavoratore/trice, titolare della Dis-coll, intraprenda un’attività autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupato, deve informare l’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, indicando il reddito annuo presunto.
La Dis-coll sarà ridotta per un importo pari all’80% del reddito previsto. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi vi è comunque l’obbligo di comunicare all’Inps, sotto forma di una specifica autodichiarazione, il reddito ricavato dall’attività autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo. La domanda va presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il contratto di ricollocazione
La legge 183/2014 prevede che il lavoratore/trice disoccupato (ai sensi dell’art. 1, c.2, lettera c, del Dlgs n. 181/2000) abbia diritto a ricevere, dal Centro per l’Impiego territorialmente competente, o dai soggetti privati accreditati, l’assistenza necessaria per la ricerca di nuova occupazione, tramite la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione però che il lavoratore/trice disoccupato effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Dopo avere effettuato la definizione del proprio profilo di occupabilità, al lavoratore/trice è riconosciuta una “dote individuale di ricollocazione”, che indica il grado di difficoltà nella ricerca del lavoro, da presentare ad un’agenzia per il lavoro pubblica, o privata accreditata, con la quale si può stipulare il contratto di ricollocazione.
Il contratto di ricollocazione prevede:
• il diritto del lavoratore/trice a ricevere l’assistenza appropriata nella ricerca di nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore da parte dei soggetti accreditati;
• il dovere del lavoratore/trice a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale, proposte e organizzate dai soggetti accreditati per la ricerca di nuova occupazione, coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro.
N.B. La mancata partecipazione alle suddette iniziative predisposte dai soggetti accreditati o il rifiuto senza giustificato motivo, annulla il contratto di ricollocazione sottoscritto.
Per ulteriori chiarimenti contatta l’Inca di Bologna e consulta la nuova guida agli ammortizzatori sociali su Rassegna.it!