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#Covid19 e SOSPENSIONE PAGAMENTO MUTUI ACQUISTO PRIMA CASA

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25 marzo 2020 pubblicato in G.U. N°82 del 28 marzo 2020 ha attuato le norme di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per un periodo massimo di 18 mesi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti previsto dall’art. 54 del Decreto Cura-Italia.

CHI PUO’ FARE DOMANDA

1.Lavoratori dipendenti che hanno avuto una sospensione del lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi a causa delle’emergenza COVID-19;

2.Lavoratori dipendenti che hanno avuto una riduzione dell’orario di lavoro per unperiodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzionealmeno pari al 20% dell’orario complessivo a causa dell’emergenza COVID-19;

3.Lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita’ operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorita’ competente per l’emergenza coronavirus.

DURATA MASSIMA SOSPENSIONE

1.La sospensione del pagamento delle rate del mutuo è di: >6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e150 giorni lavorativi consecutivi; >12 mesi se la sospensione la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e302 giorni lavorativi consecutivi; >18 mesi se la sospensione la riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi;

2.Fermo restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo’essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione delFondo.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA

1.Le domande di sospensione vanno presentate alla banca che ha erogato il mutuo su apposito modulo reperibile a questo link: https://www.consap.it/notizie/2020-03-20-emergenza-coronavirus-le-novit%C3%A0-per-richiedere-la-sospensione-mutui-prima-casa/ allegando copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, cheattesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilita’ del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro;

2.Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Per informazioni telefonare al SUNIA al numero 340 88 64 391 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure inviare una email a: sunia.bologna@sunia.it

A causa dell’emergenza CORONAVIRUS, come da D.P.C.M. dell’11/03/2020, gli uffici del SUNIA resteranno chiusi fino al 3 APRILE 2020 salvo progoghe.