Carta Universale: Perché i nostri referendum sono ammissibili
Di seguito, un articolo curato dall’Ufficio giuridico della Cgil nazionale sull’ammissibilità dei tre quesiti referendari proposti dal nostro sindacato, nell’attesa che domani 11 gennaio si pronunci in merito la Corte costituzionale.
L’ammissibilità dei tre referendum della Cgil, che andrà prossimamente al vaglio della Corte costituzionale, è manifesta sul piano dello stretto diritto costituzionale. Sul piano dei requisiti generali di ammissibilità di natura giuridico-costituzionale, è anzitutto scontato che nessuno dei tre referendum riguardi materie che, per l’art. 75 Cost., siano esplicitamente precluse all’iniziativa referendaria (che è appunto esclusa per “leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”). Solo per completezza è da precisare, comunque, che l’abrogazione per via referendaria del dlgs. n. 23 del 2015 non inciderebbe, neppure indirettamente, sulle agevolazioni, che sono d’altronde mere agevolazioni contributive e non tributarie, previste dall’art. 1, comma 118 e 119 della legge n. 190 del 2014; tali agevolazioni sono infatti stabilite non in relazione al regime dei “licenziamenti”, toccato da uno dei referendum della Cgil, ma solo ratione temporis in relazione alla stipula dei contratti e per una certa durata. D’altra parte, va tenuto in conto che il dlgs. n. 23 del 2015, di cui si propone l’abrogazione referendaria, ha come unico “campo di applicazione” quello del “regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo” (art. 1, comma 1).